Art. 19

Art. 19

In vigore dal 31 lug 1991
1. I carnet ATA rilasciati nella Comunità conformemente alle disposizioni dell' possono essere utilizzati per reimportare merci nel territorio doganale della Comunità in sostituzione della dichiarazione di reimportazione. 2. All'atto della conclusione dell'esportazione temporanea di merci l'ufficio di reimportazione espleta le seguenti formalità: a) verifica i dati figuranti nelle caselle da A a G del tagliando di reimportazione; b) compila la matrice e la casella H del tagliando di reimportazione; c) trattiene il tagliando di reimportazione. 3. Quando le formalità relative alle conclusione dell'esportazione temporanea delle merci comunitarie sono espletate in un ufficio di reimportazione diverso dall'ufficio di entrata, l'inoltro di queste merci da tale ufficio all'ufficio di reimportazione avviene senza alcuna formalità.
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