Art. 16

Art. 16

In vigore dal 31 lug 1991
1. I carnet ATA rilasciati nella Comunità a norma dell' possono essere utilizzati per operazioni di esportazione temporanea fuori del territorio doganale della Comunità in sostituzione della dichiarazione di esportazione. 2. La presentazione del carnet ATA ad un ufficio doganale debitamente abilitato, ai fini dell'esportazione temporanea, equivale alla presentazione della domanada di esportazione temporanea e l'accettazione del carnet equivale all'autorizzazione. 3. L'utilizzo del carnet ATA in sostituzione della dichiarazione di esportazione non dispensa dalla produzione di altri documenti eventualmente richiesti per la realizzazione dell'operazione di esportazione temporanea, in particolare per le merci la cui esportazione sia subordinata ad un'autorizzazione. Sezione II Vincolo delle merci al regime dell'esportazione temporanea
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