Art. 15

Art. 15

In vigore dal 31 lug 1991
Ai fini dell'applicazione del presente titolo le autorità doganali possono accettare solo i carnet ATA che soddisfano alle seguenti condizioni: a) rilasciati in uno Stato membro della Comunità e vistati e garantiti da un'associazione, stabilita nella Comunità, che fa parte di una catena di garanti internazionale. L'elenco di queste associazioni è pubblicato dalla Commissione; b) riguardanti merci diverse dalle merci: - per le quali, al momento della esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, sono state espletate le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune, oppure - per le quali, nel quadro della politica agraria comune, è stato concesso un vantaggio finanziario diverso dalle (dai) predette(i) restituzioni o altri importi, con l'obbligo di esportare le merci stesse, oppure - per le quali è stata inoltrata una domanda di rimborso. Capitolo II Autorizzazione e vincolo delle merci al regime dell'esportazione temporanea Sezione I Domanda e autorizzazione
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