Art. 15
In vigore dal 31 lug 1991
Ai fini dell'applicazione del presente titolo le autorità doganali possono accettare solo i carnet ATA che soddisfano alle seguenti condizioni:
a) rilasciati in uno Stato membro della Comunità e vistati e garantiti da un'associazione, stabilita nella Comunità, che fa parte di una catena di garanti internazionale.
L'elenco di queste associazioni è pubblicato dalla Commissione;
b) riguardanti merci diverse dalle merci:
- per le quali, al momento della esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, sono state espletate le formalità doganali di esportazione per la concessione di restituzioni o di altri importi all'esportazione istituiti nel quadro della politica agraria comune, oppure
- per le quali, nel quadro della politica agraria comune, è stato concesso un vantaggio finanziario diverso dalle (dai) predette(i) restituzioni o altri importi, con l'obbligo di esportare le merci stesse, oppure
- per le quali è stata inoltrata una domanda di rimborso.
Capitolo II Autorizzazione e vincolo delle merci al regime dell'esportazione temporanea Sezione I Domanda e autorizzazione
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2365:oj#art-15