Art. 12

Art. 12

In vigore dal 31 lug 1991
Quando l'utilizzo del regime dell'ammissione temporanea in più luoghi situati nella Comunità implichi l'attraversamento del territorio di un paese terzo, le formalità relative alla conclusione del regime e al vincolo delle merci al regime vengono espletate rispettivamente ai varchi attraverso i quali le merci lasciano provvisoriamente il territorio doganale della Comunità e rientrano nel medesimo. Capitolo VI Infrazioni e irregolarità
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