Art. 11
In vigore dal 31 lug 1991
Salvo l' e l'uso del carnet ATA per operazioni di transito a norma dell', la circolazione nel territorio doganale della Comunità di merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea e scortate da tale carnet avviene senza alcuna formalità doganale sino all'espletamento delle formalità per la conclusione del regime di cui all'.
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