Art. 10

Art. 10

In vigore dal 31 lug 1991
Ai fini della conclusione del regime dell'ammissione temporanea mediante una delle destinazioni previste dagli articoli 28 e 29 del regolamento (CEE) n. 3599/82, esclusa la riesportazione di cui all', e senza pregiudizio delle formalità stabilite per queste destinazioni, il carnet ATA è presentato all'ufficio competente a vincolare le merci alle destinazioni stesse. Tale ufficio espleta le formalità di cui all', paragrafo 1. Capitolo V Altre disposizioni relative all'ammissione temporanea delle merci scortate dal carnet ATA
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