Art. 1
In vigore dal 31 lug 1991
Il presente regolamento stabilisce le condizioni di utilizzazione del carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci nel territorio doganale della Comunità e per l'esportazione temporanea di merci fuori di questo territorio.
Il carnet ATA può essere rilasciato nella Comunità unicamente per merci comunitarie.
Le merci per le quali l'ammissione temporanea può essere effettuata dietro presentazione e accettazione del carnet ATA sono indicate in allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2365:oj#art-1