Art. 9
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
In vigore dal 31 lug 1991
- anteriormente al 1o febbraio 1992, le modalità di presentazione e di accettazione delle domande, l'importo dell'indennità ed eventualmente del supplemento, nonché le misure prese conformemente all', paragrafo 2, lettera a), secondo comma del regolamento (CEE) n. 1637/91;
- se del caso, anteriormente al 1o gennaio 1992, le misure prese conformemente all', paragrafo 2 del presente regolamento;
- anteriormente al 1o aprile 1992,
a) il numero delle domande accolte in funzione dell'entità dei quantitativi di riferimento in causa, i quantitativi di riferimento svincolati per regione e i quantitativi destinati ai produttori di cui all', paragrafo 4, lettere a), b) e c), nonché, nel caso previsto dall', paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1637/91, il tasso di riduzione applicato conformemente all', paragrafo 3 e all', paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 857/84;
b) un rapporto di valutazione dei risultati dell'azione, indicante in particolare le conseguenze di quest'ultima sull'andamento regionale della produzione lattiera e, se possibile, i motivi per cui i produttori hanno partecipato all'azione stessa.
Storico versioni
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