Art. 8

Art. 8

In vigore dal 31 lug 1991
Lo Stato membro, qualora applichi l', paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1637/91, comunica alla Commissione, anteriormente al 1o novembre 1991, la sua decisione debitamente motivata, nonché il tasso di riduzione applicato ai sensi dell', paragrafo 3 e dell', paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 857/84.
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