Art. 7

Art. 7

In vigore dal 31 lug 1991
Gli Stati membri adottano le misure necessarie sia per ottenere il rimborso delle indennità già versate, in caso d'inadempienza degli impegni previsti, sia per informare gli interessati circa le sanzioni penali o amministrative alle quali si espongono in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate per assicurare il rispetto degli impegni assunti e le comunicano con frequenza semestrale - e per la prima volta il 1o aprile 1993 - lo stato delle relative procedure amministrative e giudiziarie. Le somme recuperate sono versate agli organismi o servizi che hanno effettuato il pagamento e dedotte dalle spese finanziate dalla sezione garanzia del FEAOG. TITOLO III Comunicazioni
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