Art. 6

Art. 6

In vigore dal 31 lug 1991
1. Per le domande accolte, il primo versamento dell'indennità è effettuato soltanto se il produttore adduce la prova, guidicata soddisfacente dall'autorità competente, di aver abbandonato totalmente e definitivamente la produzione lattiera entro il 31 marzo 1992. 2. L'indennità è versata non prima del 16 ottobre di ciascuno dei cinque anni previsti, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di versare l'indennità a una data anteriore e/o in un'unica soluzione, se hanno già provveduto alla copertura finanziaria. 3. In caso di morte del beneficiario dell'indennità, i suoi successori possono ricevere gli importi dell'indennità ancora dovuti, a condizione che si impegnino nei confronti dell'autorità competente a prendere a proprio carico gli obblighi sottoscritti dal produttore deceduto.
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