Art. 5 · 1. L'autorità competente:

Art. 5

1. L'autorità competente:

In vigore dal 31 lug 1991
- procede alla verifica delle indicazioni di cui all', paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 1637/91 e registra l'impegno di cui all'; - comunica ai produttori interessati, al più tardi il 1o marzo 1992, se la loro domanda è o non è stata accolta e ne informa, se del caso, gli acquirenti in questione. 2. Nel caso in cui l'importo corrispondente alla somma delle domande che possono essere prese in considerazione per l'indennità superi l'importo indicato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1637/91, convertito in moneta nazionale al tasso di conversione agricolo in vigore il 17 giugno 1991, lo Stato membro in questione adotta le regole per l'accettazione delle domande in base a uno o più dei criteri seguenti: - la data di ricezione della domanda, - l'età del produttore, - il livello del quantitativo di riferimento, - i criteri di cui all', paragrafo 3, quarto comma del regolamento (CEE) n. 1637/91.
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