Art. 4

Art. 4

In vigore dal 31 lug 1991
1. La domanda per la concessione dell'indennità deve essere presentata dal produttore interessato all'autorità competente entro una data fissta dallo Stato membro e comporta in particolare, oltre alle indicazioni necessarie per il calcolo dell'indennità fissata all', paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 1637/91, una dichiarazione del produttore attestante il suo impegno: - a non ritirare la domanda dopo un certo termine precisato dallo Stato membro e, qualora la domanda venga accolta, - ad abbandonare totalmente e definitivamente la produzione lattiera della sua azienda - conformemente all'articolo 12, lettera d) del regolamento (CEE) n. 857/84 - anteriormente al 1o aprile 1992, contro pagamento dell'indennità prevista; - a rinunciare ad ogni diritto a un quantitativo di riferimento nel quadro del regime di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68. 2. Per produzione lattiera si intende ogni produzione di latte di vacca ottenuta da un produttore definito all'articolo 12, lettera c), primo comma del regolamento (CEE) n. 857/84.
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