Art. 3

Art. 3

In vigore dal 31 lug 1991
Gli Stati membri stabiliscono le regole per la presentazione e l'accettazione delle domande conformemente all', paragrafo 2, lettere a) e d) del regolamento (CEE) n. 1637/91 e fissano l'importo e le modalità di pagamento dell'indennità alle condizioni previste all', paragrafo 3 di detto regolamento.
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