Art. 3
In vigore dal 31 lug 1991
Gli Stati membri stabiliscono le regole per la presentazione e l'accettazione delle domande conformemente all', paragrafo 2, lettere a) e d) del regolamento (CEE) n. 1637/91 e fissano l'importo e le modalità di pagamento dell'indennità alle condizioni previste all', paragrafo 3 di detto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2349:oj#art-3