Art. 5

Art. 5

In vigore dal 31 lug 1991
Le carni fornite in applicazione del presente regolamento non sono soggette a restituzioni all'esportazione, né ad importi compensativi monetari. L'ordine di ritiro di cui all' del regolamento (CEE) n. 569/88 e la dichiarazione di esportazione recano la seguente dicitura supplementare: « Azione d'urgenza a favore della Bulgaria. Prodotti non soggetti al pagamento di restituzioni all'esportazione, né di importi compensativi monetari [regolamento (CEE) n. 2322/91] ».
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