Art. 4

Art. 4

In vigore dal 31 lug 1991
1. In caso di non accoglimento dell'offerta, la cauzione di cui all', paragrafo 2, lettera c) è svincolata immediatamente. L'offerente è tenuto a rispettare le seguenti esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (8): a) non ritirare la propria offerta; b) costituire la cauzione di cui al paragrafo 2 per i quantitativi specificati all', paragrafo 1 del presente regolamento, entro il termine prescritto; c) prelevare i quantitativi per i quali è stata costituita la cauzione di cui alla lettera b). 2. Prima di ritirare la merce, l'aggiudicatario costituisce presso l'organismo d'intervento francese per ciascuno dei quantitativi presi in consegna, una cauzione dell'ammontare di 3 000 ecu/t. L'aggiudicatario è tenuto, a titolo di esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, a consegnare la totalità della carne conformemente al disposto del paragrafo 5. 3. L'aggiudicatario prende in consegna la merce in ottemperanza alle disposizioni dell'organismo d'intervento relative allo svincolo delle scorte. 4. L'organismo d'intervento prende tutti i provvedimenti necessari per verificare la qualità della merce prima del prelievo. 5. La cauzione di cui al paragrafo 2 è svincolata e l'importo di cui all', paragrafo 2, lettera e) è versato all'aggiudicatario dietro presentazione della prova che le carni di cui all', paragrafo 1 sono state integralmente consegnate in conformità con il presente regolamento presso il magazzino bulgaro designato all', paragrafo 2, entro il 15 dicembre 1991, nello stesso stato in cui si trovavano al momento del prelievo dal magazzino d'intervento. 6. La prova di cui al paragrafo 5 è costituita dal documento di trasporto e dal certificato di presa in consegna, riportato all'allegato IV, debitamente compilato, timbrato e firmato da un rappresentante dell'« Agence de l'assistance internationale » (9). Detta prova deve essere presentata all'organismo d'intervento francese entro e non oltre il 15 gennaio 1992.
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