Art. 3

Art. 3

In vigore dal 31 lug 1991
1. L'organismo d'intervento francese trasmette via telex alla Commissione, al più tardi 24 ore dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tutte le offerte rispondenti ai requisiti di cui all'. 2. Sulla base delle offerte ricevute, la Commissione decide: - di non aggiudicare l'appalto, oppure - di fissare un massimale per le spese di fornitura. 3. In caso di fissazione di un massimale, sarà accettata l'offerta che propone il valore più basso per l'importo di cui all', paragrafo 2, lettera e). Se più offerte indicano lo stesso importo minimo, la fornitura sarà aggiudicata per sorteggio. 4. Una volta intervenuta la decisione ai sensi dei paragrafi 2 e 3, l'organismo d'intervento informa al più presto possibile per iscritto tutti gli offerenti circa l'esito delle rispettive offerte e comunica all'aggiudicatario l'attribuzione del contratto di fornitura delle carni.
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