Art. 4
In vigore dal 31 lug 1991
1. In caso di non accoglimento dell'offerta o se le offerte presentate non vengono evase, la cauzione di cui all', paragrafo 2, lettera d) è svincolata immediatamente.
2. Le obbligazioni principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono:
a) per gli offerenti: l'irrevocabilità dell'offerta fino all'adozione della decisione di cui all', paragrafo 2;
b) per l'aggiudicatario:
- costituire la cauzione di fornitura di cui all', paragrafo 1;
- prendere in consegna presso l'organismo d'intervento i prodotti messi a disposizione per la fornitura.
Storico versioni
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