Art. 5
In vigore dal 31 lug 1991
L'ordine di ritiro di cui all' del regolamento (CEE) n. 569/88 e la dichiarazione di esportazione recano la seguente dicitura supplementare:
« Azione d'urgenza a favore dell'Unione Sovietica. Prodotti non soggetti al pagamento di restituzioni all'esportazione, né di importi compensativi monetari [regolamento (CEE) n. 2320/91] ».
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