Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 lug 1991
1. Le offerte devono pervenire per iscritto all'organismo d'intervento francese, il cui indirizzo figura nell'allegato III, entro le ore 12,00 dell'8 agosto 1991. Le offerte presentate entro detto termine si considerano pervenute simultaneamente. 2. Saranno prese in considerazione soltanto le offerte: a) indicanti il nome e l'indirizzo dell'offerente; b) concernenti il quantitativo totale di cui all', paragrafo 1; c) garantite da una cauzione di 100 ECU/t a favore dell'organismo d'intervento; d) corredate di un impegno scritto dell'offerente a consegnare, anteriormente al 20 settembre 1991, presso i magazzini frigoriferi sovietici elencati nell'allegato II, la totalità delle carni nello stesso stato in cui erano al momento del prelievo dal magazzino d'intervento; e) indicanti l'importo in ecu necessario per trasportare le carni dalla banchina di carico del magazzino comunitario alla banchina di scarico del magazzino sovietico; salvo in caso di forza maggiore, l'aggiudicatario si assume l'intero rischio del trasporto e della consegna delle carni, con particolare riguardo alla perdita e al deterioramento della merce. L'importo in ecu di cui al comma precedente include le eventuali spese veterinarie inerenti allo svincolo della merce, nonché le spese di movimentazione richieste per caricare la merce sul mezzo di trasporto designato. 3. In deroga all' del regolamento (CEE) n. 1676/85, per la conversione in moneta nazionale degli importi in ecu di cui al paragrafo 2, nonché all', paragrafo 2, si applicano i tassi di conversione pubblicati in allegato al regolamento (CEE) n. 2024/91.
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