Art. 9

Art. 9

In vigore dal 30 lug 1991
Per le forniture di aiuto alimentare nazionale da realizzare con prodotti detenuti dall'organismo di intervento, le competenti autorità nazionali comunicano immediatamente alla Commissione, almeno otto giorni lavorativi prima di iniziare le operazioni di esecuzione, i dati relativi alla mobilitazione dei prodotti, in particolare le caratteristiche del prodotto, il quantitativo, il periodo di mobilitazione previsto e la destinazione della fornitura.
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