Art. 8

Art. 8

In vigore dal 30 lug 1991
La Commissione comunica all'organismo di intervento interessato, entro i tre giorni lavorativi successivi all'aggiudicazione della fornitura, ogni informazione necessaria per il buono svolgimento dell'operazione di acquisto, in particolare il nome dell'/degli aggiudicatario/i della partita da mobilitare per l'esecuzione di forniture di aiuto alimentare.
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