Art. 5
In vigore dal 30 lug 1991
1. Il prezzo da pagare per l'acquisto del riso di cui trattasi è il prezzo d'acquisto all'intervento, di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, senza adeguamenti in relazione alla qualità del prodotto. Tale prezzo non è adeguato in relazione alla data effettiva del ritiro presso l'organismo di intervento. Esso si riferisce ad una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino.
2. Il tasso di conversione da applicare al prezzo di acquisto è il tasso di conversione agricolo in vigore il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Storico versioni
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