Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 lug 1991
1. Entro i sei giorni lavorativi dopo l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, l'operatore interessato presenta all'organismo di intervento una domanda di acquisto tramite qualsiasi mezzo di comunicazione scritta, indicando la quantità della o delle partite per la cui fornitura è stato dichiarato aggiudicatario. Nella domanda devono figurare: a) il nome e l'indirizzo del richiedente; b) il riferimento all'azione di aiuto alimentare e il numero della partita o delle partite specifiche per la cui fornitura l'operatore è stato designato aggiudicatario. 2. La domanda è accompagnata dalla prova che l'interessato è aggiudicatario della fornitura di cui si tratta. Tale prova è fornita mediante una copia della comunicazione inviata all'interessato per informarlo della sua qualità di aggiudicatario. 3. La domanda di acquisto è ammissibile soltanto se è conforme al disposto dei paragrafi 1 e 2 e se è accompagnata dalla prova: - che il richiedente ha costituito, conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, una cauzione di importo pari al prezzo di acquisto della o delle partite di riso, determinato a norma dell'; - che è stato richiesto un titolo di esportazione per il prodotto e il quantitativo da fornire a titolo di aiuto alimentare, conformemente all' del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (11). 4. Salvo casi di forza maggiore, la mancata presentazione della domanda di acquisto entro i termini indicati al paragrafo 1 determina la perdita della cauzione, costituita in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2200/87, nei modi definiti nel bando di gara o nell'invito a concorrere.
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