Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 lug 1991
L'acquisto di riso detenuto da un organismo di intervento per l'esecuzione di forniture di aiuto alimentare ai sensi dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1424/76, si effettua secondo le disposizioni del presente regolamento. Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 adottate per l'esecuzione di fornitura di aiuto alimentare comunitario in applicazione degli del regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio (10), si applicano, mutatis mutandis, per l'esecuzione degli aiuti alimentari nazionali, di cui al primo comma, fatte salve le misure specifiche nazionali in materia di organizzazione e aggiudicazione degli aiuti.
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