Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 lug 1991
Con efficacia dal 1o gennaio 1991, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni pagate nella moneta del paese in cui il funzionario presta servizio sono fissati come indicato in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede la data di cui al primo comma.
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