Art. 5

Art. 5

In vigore dal 30 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è applicabile a partire dal 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7. (3) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 38. (4) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 17. (5) GU n. L 204 del 24. 8. 1967, pag. 1. (6) GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.
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