Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 lug 1991
1. I titoli MCS per il riso sono validi dal giorno in cui sono rilasciati fino alla scadenza del secondo mese successivo a quello del loro rilascio. 2. La richiesta di certificati deve essere accompagnata dalla costituzione di una cauzione di 10 ecu/t.
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