Art. 3
In vigore dal 30 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 1. (6) GU n. L 228 del 17. 8. 1988, pag. 5.
ALLEGATO
Prezzo minimo da pagare ai produttori
Prodotto ECU/100 kg
franco
produttore Uva Sultanina non trasformata di categoria 4 93,060
Aiuto alla produzione
Prodotto ECU/100 kg
netti Uva Sultanina di categoria 4 45,737
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1991:2291:oj#art-3