Art. 3

Art. 3

In vigore dal 30 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 35. ALLEGATO Coefficienti applicabili alle varietà di uve secche Varietá Coefficiente Sultanine 1,1507 Uve secche di Corinto 0,9497 Moscatel 0,3277
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