Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 lug 1991
In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86, l'aiuto per ettaro da erogare ai produttori che procedono al reimpianto dei vigneti per combattere la filossera e che non beneficiano degli aiuti previsti dal programma operativo contro detta malattia è fissato a 3 244 ecu/ha. Gli Stati membri interessati adottano le misure aministrative necessarie per la concessione dell'aiuto in causa. In tal caso non si applica il disposto dell', paragrafo 2.
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