Art. 4

Art. 4

In vigore dal 30 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 74. (4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 4. (5) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15. ALLEGATO I Prezzo minimo da pagare ai produttori Prodotto ECU/100 kg netti franco produttore per prodotti coltivati in: Spagna Portogallo altri Stati membri Pere Williams e Rocha destinate alla produzione di pere sciroppate e/o al succo naturale di frutta 29,242 29,128 31,671 Aiuto alla produzione Prodotto ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti da materie prime raccolte in: Spagna Portogallo altri Stati membri Pere Williams e Rocha sciroppate e/o al succo naturale di frutta 17,174 17,069 19,423 ALLEGATO II Coefficienti di cui all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2136/90, per la campagna 1991/1992 FB Dkr DM Dra Pta FF £ Irl Lit Fl Esc £ 1 1 1 1,0048 1,0112 1 1 1 1 1,0038 0,9950
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