Art. 2
In vigore dal 30 lug 1991
1. All'aiuto alla produzione si applica un coefficiente pari all'incidenza, sul prezzo di costo, della differenza tra il tasso di cambio medio del mercato e il tasso di conversione agricolo applicabile all'inizio della campagna di commercializzazione.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, si intende per:
- prezzo di costo: il prezzo minimo da pagare al produttore previa deduzione dell'aiuto;
- tasso di cambio medio del mercato: la media dei tassi presi in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari nel corso del primo trimestre dell'anno in cui ha inizio la campagna di commercializzazione considerata.
3. I coefficienti calcolati a norma del paragrafo 1 sono indicati nell'allegato II.
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