Art. 1
Per la campagna di commercializzazione 1991/1992:
In vigore dal 30 lug 1991
a) il prezzo minimo di cui all' del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di pesche, e
b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile alle pesche sciroppate e/o conservate al succo naturale di frutta,
sono quelli stabiliti nell'allegato I.
Storico versioni
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