Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 lug 1991
Il regolamento (CEE) n. 2562/90 è modificato come segue: 1. All'articolo 19 paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dal testo seguente: «f) ove l'introduzione in zona franca o in deposito franco serva ad appurare il regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di deposito doganale ovvero ad appurare il regime di transito comunitario, procedura esterna, che a sua volta è servito ad appurare uno di questi regimi, le menzioni previste, rispettivamente: - dall'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio (*), - dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione (**), - dall'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione (***).» (*) GU n. L 351 del 12.12.1986, pag. 1. (**) GU n. L 171 del 29.6.1984, pag. 1. (***) GU n. L 246 del 10.9.1990, pag. 1. 2. All'articolo 20 vengono aggiunti i paragrafi seguenti: «4. Quando le merci introdotte in zona franca o in deposito franco siano dichiarate per una destinazione doganale diversa dall'immissione in libera pratica o dall'esportazione o siano vincolate al regime della custodia temporanea e si applichi il paragrafo 2, la casella 31 della dichiarazione per questa destinazione o la casella riservata alla designazione delle merci nel documento utilizzato per la custodia temporanea reca una delle seguenti diciture: - Mercancías MU - SB varer - UB-Waren - >PIC FILE= "T0048470"> - UFH goods - Marchandises MU - Merci MU - GB-goederen - Mercadorias MU. 5. In caso di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale per le merci cui si applica il paragrafo 2, dopo essere state vincolate ad un altro regime doganale, viene utilizzato il bollettino d'informazioni INF-8, di cui all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 2561/90. L'autorità doganale presso la quale è depositata la dichiarazione di immissione in libera pratica o di vincolo ad un altro regime doganale che potrebbe far nascere l'obbligazione doganale chiede, avvalendosi del bollettino INF-8 da essa vistato, all'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco in cui sono effettuate le manipolazioni usuali, di comunicarle la specie, il valore in dogana e la quantità di merci dichiarate che sarebbero da prendere in considerazione se non avessero subito le predette manipolazioni. L'originale del bollettino INF-8 è trasmesso all'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco e la copia è conservata dall'autorità doganale che ha vistato la casella 14 del bollettino INF-8. L'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco fornisce le informazioni chieste nelle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e rinvia l'originale del bollettino INF-8 all'ufficio doganale di cui alla casella 4. 6. Il dichiarante può chiedere il rilascio del bollettino INF-8 al momento dell'uscita delle merci dalla zona franca o dal deposito franco per essere vincolate ad un regime doganale diverso dalla libera pratica o dall'esportazione. In tal caso, l'autorità doganale preposta al controllo della zona franca o del deposito franco fornisce le informazioni di cui alle caselle 11, 12 e 13, vista la casella 15 e consegna al dichiarante l'originale del bollettino INF-8.» 3. L'allegato II è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2485:oj#art-2