Art. 3

Art. 3

In vigore dal 29 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 12 dicembre 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK (1) GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1. (2) GU n. L 375 del 31. 12. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 268 del 20. 10. 1977, pag. 1. (4) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 4.
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