Art. 2
1. All'articolo 15 del regolamento n. 422/67/CEE - n. 5/67/Euratom, è aggiunto il paragrafo seguente:
In vigore dal 29 lug 1991
« 8. La vedova ed i figli a carico di un membro o ex membro della Commissione o della Corte beneficiano del regime previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia, qualora non possano beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello in virtù di un altro regime di sicurezza sociale. »
2. All'articolo 16 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 è aggiunto il paragrafo seguente:
« 8. La vedova ed i figli a carico di un membro o ex membro della Corte dei conti beneficiano del regime previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia, qualora non possano beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello in virtù di un altro regime di sicurezza sociale. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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