Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 lug 1991
1. Il testo dell'articolo 11 del regolamento n. 422/67/CEE - n. 5/67/Euratom (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3911/90 (2) è sostituito dal testo seguente: « Articolo 11 I membri della Commissione o della Corte beneficiano del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto concerne la copertura dei rischi di malattia, di malattia professionale e d'infortunio, nonché le prestazioni per le nascite e in caso di decesso. Il primo comma è parimenti applicabile agli ex membri della Commissione o della Corte che beneficiano del regime di pensione previsto dall'articolo 8, dell'indennità transitoria di cui all'articolo 7 o del regime di pensione di invalidità di cui all'articolo 10. Tuttavia, il regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee non si applica ai rischi già coperti da un altro regime di sicurezza sociale, in virtù del quale l'ex membro della Commissione o della Corte può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello. Ciò nonostante, l'ex membro della Commissione o della Corte che abbia esercitato le proprie funzioni almeno fino all'età di 60 anni o che benefici del regime di pensione di invalidità previsto dall'articolo 10 continua a beneficiare, senza restrizioni, del regime previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia. Nel caso in cui non percepisca l'indennità transitoria di cui all'articolo 7 e non benefici né del regime di pensione previsto dall'articolo 8, né del regime di pensione d'invalidità previsto dall'articolo 10, l'ex membro della Commissione o della Corte è tenuto a versare i contributi necessari alla copertura di tali rischi, in ragione della metà. I contributi sono calcolati in base all'ultima indennità transitoria, tenuto conto degli adeguamenti successivi. L'ex membro della Commissione o della Corte, che abbia cessato le proprie funzioni prima dell'età di 60 anni e che, alla fine del periodo durante il quale percepisce l'indennità transitoria di cui all'articolo 7, non benefici né del regime di pensione previsto dall'articolo 8, né del regime di pensione di invalidità previsto dall'articolo 10, può continuare a beneficiare della copertura ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, a condizione di non esercitare un'attività professionale lucrativa che gli permetta di essere coperto da un altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie. In questo caso sarà posta a suo carico la totalità dei contributi necessari alla copertura prevista dall'articolo 72, paragrafo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. I contributi sono calcolati in base all'ultima indennità transitoria, tenuto conto degli adeguamenti successivi. » 2. Il testo dell'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 (3), modificato, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3822/81 (4), è sostituito dal testo seguente: « Articolo 12 I membri della Corte dei conti beneficiano del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto concerne la copertura dei rischi di malattia, di malattia professionale e d'infortunio, nonché le prestazioni per le nascite e in caso di decesso. Il primo comma è parimenti applicabile agli ex membri della Corte dei conti che beneficiano del regime di pensione previsto dall'articolo 9, dell'indennità transitoria di cui all'articolo 8 o del regime di pensione di invalidità di cui all'articolo 11. Tuttavia, il regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee non si applica ai rischi già coperti da un altro regime di sicurezza sociale, in virtù del quale l'ex membro della Corte dei conti può beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello. Ciò nonostante, l'ex membro della Corte dei conti che abbia esercitato le proprie funzioni almeno fino all'età di 60 anni o che benefici del regime di pensione d'invalidità previsto all'articolo 11 continua a beneficiare, senza restrizioni, del regime previsto dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda la copertura dei rischi di malattia. Nel caso in cui non percepisca l'indennità transitoria di cui all'articolo 8 e non benefici né del regime di pensione previsto dall'articolo 9, né del regime di pensione d'invalidità previsto dall'articolo 11, l'ex membro della Corte dei conti è tenuto a versare i contributi necessari alla copertura di tali rischi, in ragione della metà. I contributi sono calcolati in base all'ultima indennità transitoria, tenuto conto degli adeguamenti successivi. L'ex membro della Corte dei conti che abbia cessato le proprie funzioni prima dell'età di 60 anni e che, alla fine del periodo durante il quale percepisce l'indennità transitoria di cui all'articolo 8, non benefici né del regime di pensione previsto dall'articolo 9, né del regime di pensione di invalidità previsto dall'articolo 11, può continuare a beneficiare della copertura ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo, a condizione di non esercitare un'attività professionale lucrativa che gli permetta di essere coperto da un altro regime pubblico di assicurazione contro le malattie. In questo caso sarà posta a suo carico la totalità dei contributi necessari alla copertura prevista dall'articolo 72, paragrafo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. I contributi sono calcolati in base all'ultima indennità transitoria, tenuto conto degli adeguamenti successivi. »
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