Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente H. VAN DEN BROEK (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 1. (3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6. (4) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.
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