Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6. (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 108. ALLEGATO LOTTI A, B, C, D, E, F, G e H 1. Azioni n. (1): da 1431/90 a 1438/90. 2. Programma: 1989 (50 t) e 1990. 3. Beneficiario: Republica popolare cinese. 4. Rappresentante del beneficiario (7) (8): Ministry of Agriculture, Dairy Development Project Office, 11 - Nong Zhan Guang, Nanli, Beijling 100026, República Popular de China (télex: 22233 MAGR CN). 5. Luogo o paese di destinazione: Republica popolare cinese. 6. Prodotto da mobilitare: butteroil. 7. Caratteristiche e qualità della merce (2) (3) (6): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 6 (E. 1). 8. Quantitativo globale: 1 220 tonnellate. 9. Numero di lotti: 8 (11). 10. Condizionamento e marcatura (9) (10): 200 kg e GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 7 - 8 (E.2 e E.3). Indicazioni in inglese (impresse con lettere di almeno 2,5 cm di altezza). Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: «EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 4. SHIPMENT / 14 CITIES / FOR RECOMBINATION» 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità. 12. Stadio di fornitura: reso destinazione. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: - 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: vedi (11). 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 23. 9 al 4. 10. 1991. 18. Data limite per la fornitura: 1431/90 1432/90 1433/90 1434/90 1438/90 8. 11. 1991 1435/90 1436/90 1437/90 15. 11. 1991 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara. 20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4): 19. 8. 1991, ore 12. 21. A. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 2. 9. 1991, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 7. 10 al 18. 10. 1991; c) data limite per la fornitura: 1431/90 1432/90 1433/90 1434/90 1438/90 22. 11. 1991 1435/90 1436/90 1437/90 29. 11. 1991 B. In caso di terza gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 16. 9. 1991, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 21. 10 al 31. 10. 1991; c) data limite per la fornitura: 1431/90 1432/90 1433/90 1434/90 1438/90 6. 12. 1991 1435/90 1436/90 1437/90 13. 12. 1991 22. Importo della garanzia di gara: 20 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte: Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/46 rue de la Loi, 200 B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B o 25670 B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5): restituzione applicabile il 12. 7. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 2031/91 della Commissione (GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 11). Note (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate. (3) L'analisi della radioattività deve determinare il tenore di cesio 134 e di cesio 137. (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilite al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente: - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, oppure - per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: - 235 01 32, - 236 10 97, - 235 01 30, - 236 20 05, - 236 33 04. (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all' del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato. (6) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine. (7) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: EEC Delegation, Ta Yuan Diplomatic Offices Bdg, Apt No. 2-6-1, Liang Ma He Nan Lu 14, Beijing (tel. 532 44 43; fax 532 43 42; telex 222690 ECDEL CN). (8) L'aggiudicatario dovrà designare un proprio rappresentante al porto di sbarco e ne informerà l'impresa incaricata dei controlli, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2200/87, e la CCIC (China National Import and Export Inspection Corporation), indirizzo telegrafico CHINSPECT, telex 210076 SACI CN. L'aggiudicatario può designare come proprio rappresentante la CCIC. (9) In contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di 15 (quindici) giorni. (10) In fusti metallici nuovi di contenuto da 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti interamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in armosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica. (11) Azione n. Quantitativi (in tonnllate) Porto di sbarco Destinazione / Indirizzo del magazzino 1431/90 1432/90 117 117 a) Xinfeng (Guangzhou) no 2 Dairy Plant, Panlonggang, Shahe, Guangzhou 1433/90 1434/90 167 165 b) Shanghai The Warehouse of the Dairy Development Project, no 780 Beizhai Road, Beixinjing 1435/90 1436/90 167 150 Xingang (Tianjin) Refrigeration Plant, Dairy Company - Xingfudao Jiaokou, Hongxing Road, Hebei District 1437/90 227 c) Dalian The Warehouse of the Dairy Development Project, No 141 Dongbei Roan, Xigang 1438/90 110 d) Fuzhou Kangle Dairy Plant, Wuliting Fuma Road a) due parti: A - 95 t; B - 22 t; b) tre parti: A - 108 t; B - 19 t; C - 38 t; c) due parti: A - 167 t; B - 60 t; d) due parti: A - 19 t; B - 91 t. ALLEGATO LOTTI A, B, C, D, E, F, G e H 1. Azioni n. (1): da 1431/90 a 1438/90. 2. Programma: 1989 (50 t) e 1990. 3. Beneficiario: Republica popolare cinese. 4. Rappresentante del beneficiario (7) (8): Ministry of Agriculture, Dairy Development Project Office, 11 - Nong Zhan Guang, Nanli, Beijling 100026, República Popular de China (télex: 22233 MAGR CN). 5. Luogo o paese di destinazione: Republica popolare cinese. 6. Prodotto da mobilitare: butteroil. 7. Caratteristiche e qualità della merce (2) (3) (6): vedi GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 6 (E. 1). 8. Quantitativo globale: 1 220 tonnellate. 9. Numero di lotti: 8 (11). 10. Condizionamento e marcatura (9) (10): 200 kg e GU n. C 114 del 29. 4. 1991, pag. 7 - 8 (E.2 e E.3). Indicazioni in inglese (impresse con lettere di almeno 2,5 cm di altezza). Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: «EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 4. SHIPMENT / 14 CITIES / FOR RECOMBINATION» 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato della Comunità. 12. Stadio di fornitura: reso destinazione. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: - 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: vedi (11). 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 23. 9 al 4. 10. 1991. 18. Data limite per la fornitura: 1431/90 1432/90 1433/90 1434/90 1438/90 8. 11. 1991 1435/90 1436/90 1437/90 15. 11. 1991 19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara. 20. In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte (4): 19. 8. 1991, ore 12. 21. A. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 2. 9. 1991, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 7. 10 al 18. 10. 1991; c) data limite per la fornitura: 1431/90 1432/90 1433/90 1434/90 1438/90 22. 11. 1991 1435/90 1436/90 1437/90 29. 11. 1991 B. In caso di terza gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 16. 9. 1991, ore 12; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 21. 10 al 31. 10. 1991; c) data limite per la fornitura: 1431/90 1432/90 1433/90 1434/90 1438/90 6. 12. 1991 1435/90 1436/90 1437/90 13. 12. 1991 22. Importo della garanzia di gara: 20 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte: Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/46 rue de la Loi, 200 B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B o 25670 B 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5): restituzione applicabile il 12. 7. 1991, fissata dal regolamento (CEE) n. 2031/91 della Commissione (GU n. L 186 del 12. 7. 1991, pag. 11). Note (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate. (3) L'analisi della radioattività deve determinare il tenore di cesio 134 e di cesio 137. (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilite al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente: - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, oppure - per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: - 235 01 32, - 236 10 97, - 235 01 30, - 236 20 05, - 236 33 04. (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 25. 7. 1989, pag. 10) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all' del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato. (6) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine. (7) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: EEC Delegation, Ta Yuan Diplomatic Offices Bdg, Apt No. 2-6-1, Liang Ma He Nan Lu 14, Beijing (tel. 532 44 43; fax 532 43 42; telex 222690 ECDEL CN). (8) L'aggiudicatario dovrà designare un proprio rappresentante al porto di sbarco e ne informerà l'impresa incaricata dei controlli, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2200/87, e la CCIC (China National Import and Export Inspection Corporation), indirizzo telegrafico CHINSPECT, telex 210076 SACI CN. L'aggiudicatario può designare come proprio rappresentante la CCIC. (9) In contenitori di 20 piedi. La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di 15 (quindici) giorni. (10) In fusti metallici nuovi di contenuto da 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti interamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in armosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica. (11) Azione n. Quantitativi (in tonnllate) Porto di sbarco Destinazione / Indirizzo del magazzino 1431/90 1432/90 117 117 a) Xinfeng (Guangzhou) no 2 Dairy Plant, Panlonggang, Shahe, Guangzhou 1433/90 1434/90 167 165 b) Shanghai The Warehouse of the Dairy Development Project, no 780 Beizhai Road, Beixinjing 1435/90 1436/90 167 150 Xingang (Tianjin) Refrigeration Plant, Dairy Company - Xingfudao Jiaokou, Hongxing Road, Hebei District 1437/90 227 c) Dalian The Warehouse of the Dairy Development Project, No 141 Dongbei Roan, Xigang 1438/90 110 d) Fuzhou Kangle Dairy Plant, Wuliting Fuma Road a) due parti: A - 95 t; B - 22 t; b) tre parti: A - 108 t; B - 19 t; C - 38 t; c) due parti: A - 167 t; B - 60 t; d) due parti: A - 19 t; B - 91 t.
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