Art. 1
In vigore dal 29 lug 1991
Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.
Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.
Storico versioni
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