Art. 4

Art. 4

In vigore dal 29 lug 1991
In applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2048/89, la Commissione sottopone all'esame del comitato di gestione dei vini: - i risultati delle analisi da inserire nella banca di dati del CCR; - le misure da adottare qualora i risultati delle analisi di uno stesso prodotto e la relativa interpretazione divergano; - la valutazione dei parametri statistici dei risultati dell'analisi basata sulla misurazione della risonanza magnetica nucleare; - le eventuali modifiche delle modalità relative alla costituzione della banca di dati di cui all', paragrafo 1, soprattutto per quanto concerne il numero di campioni da prelevare per ogni vigneto; - la data a decorrere dalla quale le informazioni contenute nella banca di dati del CCR sono considerate rappresentative per tutto il vigneto comunitario, ed eventualmente le modalità per interpretare i risultati di un'analisi facendo riferimento a tale banca di dati. Tale data non può essere successiva al 31 marzo 1993.
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