Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 lug 1991
Presso il CCR è istituita una banca di dati analitici per i prodotti del settore vitivinicolo, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2048/89. Tale banca di dati si limita a raccogliere i dati ottenuti dall'analisi dei prodotti vinicoli mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio presente nell'alcole etilico contenuto nei prodotti, secondo il metodo di cui al capitolo 8 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90. La banca di dati concorre ad armonizzare l'interpretazione dei risultati ottenuti dai laboratori ufficiali degli Stati membri mediante il suddetto metodo di analisi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2348:oj#art-1