Art. 5

Art. 5

In vigore dal 29 lug 1991
Spese di viaggio e di soggiorno Le spese di viaggio e di soggiorno occasionate dall'intervento di un esperto designato da un organismo competente sono calcolate secondo le tariffe applicabili nello Stato membro in cui l'agente esercita normalmente la propria attività. Tale spese sono a carico del servizio competente che ha ordinato l'intervento dell'esperto.
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