Art. 1
In vigore dal 29 lug 1991
Campo d'applicazione Il presente regolamento stabilisce le norme per il prelievo di campioni di prodotti vitivinicoli di cui all', quarto trattino e all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2048/89, a condizione che detti campioni siano destinati:
a) ad essere spediti per un esame analitico o organolettico ad un laboratorio ufficiale situato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato effettuato il prelievo o ad un organismo comunitario;
b) ad essere analizzati mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio in un laboratorio ufficiale di uno Stato membro o presso il Centro comune di ricerca, qui di seguito denominato « CCR ».
Il presente regolamento prevede inoltre disposizioni comuni per il prelievo dei campioni di uve fresche destinati ad essere analizzati mediante la risonanza magnetica nucleare del deuterio; i risultati di quest'analisi verranno inseriti nella banca di dati costituita presso il CCR.
Storico versioni
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