Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10. (3) GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 14.
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