Art. 2
In vigore dal 29 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile dal 1o agosto 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 13. (4) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 12. (5) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 59. (6) GU n. L 174 del 2. 7. 1991, pag. 28.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:2271:oj#art-2