Art. 1
In vigore dal 29 lug 1991
1. Per il raccolto 1990, la produzione effettiva di ogni varietà o gruppo di varietà di tabacco e il superamento dei quantitativi massimi garantiti, fissati dal regolamento (CEE) n. 1331/90, sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.
2. Per il raccolto 1990, i prezzi d'obiettivo e d'intervento e gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia di cui agli del regolamento (CEE) n. 727/70, nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento, da pagare in applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti, sono indicati nell'allegato II del presente regolamento. Essi sono stati fissati tenendo conto della divisione per il coefficiente 1,001712 fissato dall' del regolamento (CEE) n. 1665/90.
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