Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1991. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membri del Commissione }() GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. }() Sono incorporate nell`allegato di questo regolamento le modificazioni risultanti dall`adozione dei seguenti provvedimenti : - regolamento (CEE) n. 2943/90 della Commissione, dell`11 ottobre 1990 (GU n. L 281 del 12. 10. 1990, pag. 2), - regolamento (CEE) n. 3274/90 del Consiglio, del 8 novembre 1990 (GU n. L 315 del 15. 11. 1990, pag. 2), - regolamento (CEE) n. 283/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991 (GU n. L 35 del 7. 2. 1991, pag. 1), - regolamento (CEE) n. 315/91 della Commissione, del 7 febbraio 1991 (GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 24), - regolamento (CEE) n. 1056/91 della Commissione, del 25 aprile 1991 (GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10), - regolamento (CEE) n. 2242/91 della Commissione, del 26 luglio 1991 (GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 21).
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