Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 890/78 è modificato come sgue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 890/78 è modificato come sgue:

In vigore dal 26 lug 1991
1. All', il testo della lettera g) è sostituito dal seguente: « g) "circuito operativo chiuso": un procedimento di preparazione o trasformazione del luppolo effettuato sotto controllo ufficiale in modo da impedire che durante le operazioni possano essere aggiunti o asportati quantitativi di luppolo o di prodotti trasformati. Il "circuito operativo chiuso" inizia al momento dell'apertura degli imballaggi sigillati contenenti il luppolo o i prodotti a base di luppolo da trasformare o preparare e termina con la sigillatura dell'imballaggio che contiene il luppolo trasformato o i prodotti a base di luppolo finiti. » 2. All'articolo 8 sono aggiunti i seguenti paragrafi: « 5. Ad eccezione delle sostanze indicate nell'allegato V, possono entrare nel "circuito operativo chiuso" soltanto prodotti a base di luppolo e luppolo certificati. Essi possono entrare nel circuito esclusivamente nello stato in cui sono stati certificati. 6. Qualora durante la produzione di estratti mediante l'impiego del biossido di carbonio la trasformazione in "circuito operativo chiuso" debba essere interrotta per motivi tecnici, l'imballaggio contenente il prodotto intermedio al momento dell'interruzione deve essere sigillato dai rappresentanti degli enti o organismi ufficiali autorizzati ad eseguire la certificazione ai sensi dell', paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1784/77. I sigilli possono essere aperti solo sotto il controllo dei suddetti rappresentanti al momento in cui si riprende il processo di trasformazione. » 3. È inserito il seguente articolo 8bis: « Articolo 8 bis 1. Laddove si producano prodotti a base di luppolo, i rappresentanti di cui all'articolo 8, paragrafo 6 sono presenti ogniqualvolta abbia luogo una trasformazione. Essi devono sorvegliare la trasformazione in ogni sua fase, ossia dal momento dell'apertura degli imballaggi sigillati contenenti luppolo o prodotti di luppolo da sottoporre a trasformazione fino al completamento delle operazioni di imballaggio, sigillatura ed etichettatura dei prodotti ottenuti. È ammissibilie un'assenza temporanea fintantoché sia tecnicamente possibile garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 2. Prima di passare ad una partita diversa all'interno di un impianto di trasformazione, i rappresentanti di cui all'articolo 8, paragrafo 6, controllano che l'impianto sia vuoto, almeno nella misura necessaria ad evitare la mescolanza di prodotti di due partite diverse. Qualora mentre è in lavorazione un'altra partita di luppolo, rimangano del luppolo, dei prodotti a base di luppolo, o residui di luppolo o altri prodotti derivati in parte degli impianti di trasformazione, come ad esempio nei recipienti per la miscelatura o l'inscatolamento, è necessario disinnescare tali impianti con mezzi tecnici appropriati, sotto controllo ufficiale. Essi possono essere ricollegati alla catena di trasformazione esclusivamente sotto controllo ufficiale. Non è permesso alcun legame fisico fra la catena di trasformazione per l'ottenimento di luppolo concentrato in polvere e quella per il luppolo in polvere non concentrato durante il funzionamento di una delle due. 3. Gli operatori delle industrie di trasformazione del luppolo procurano ai rappresentanti di cui all'articolo 8, paragrafo 6 informazioni e ai rappresentanti degli enti nazionali ufficiali responsabili della conformità del sistema di certificazione ai sensi dell', paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1784/77 tutte le informazioni tecniche relative alle installazioni tecniche dell'impianto di trasformazione. 4. Gli operatori degli impianti di trasformazione del luppolo tengono una registrazione esatta del volume di luppolo posto in lavorazione. Per ciascuna partita di luppolo da sottoporre a trasformazione occorre registrare dettagliatamente il peso del prodotto di partenza e del prodotto trasformato, nonché il peso dei cascami, compresi il luppolo residuo, i materiali residui non a base di luppolo e la perdita di umidità presunta. Per il materiale posto in lavorazione occorre altresì registrare il numero di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1784/77 per tutte le partite di luppolo poste in lavorazione e per tutte le varietà. Qualora sia utilizzata nella stessa partita più di una varietà, occorre indicare nei registri le rispettive proporzioni e il relativo peso. Anche per i prodotti trasformati occorre registrare le varietà oppure, nel caso delle miscele, la composizione per varietà. I pesi vanno arrotondati al chilogrammo più vicino. 5. I rappresentanti di cui all'articolo 8, paragrafo 6 controllano le registrazioni relative alla massa di materia prima posta in lavorazione e firmano i registri non appena sia terminata la trasformazione di una partita. Gli operatori delle industrie di trasformazione devono conservare i registri per almeno tre anni. 6. I rappresentanti degli enti ufficiali responsabili della conformità del sistema di certificazione effettuano regolarmente e senza preavviso controlli a campione nei locali dell'industria di trasformazione del luppolo. I controlli comportano, tra l'altro: l'esame del lavoro dei rappresentanti di cui all'articolo 8, paragrafo 6; l'autenticità dei prodotti certificati; l'esame dei certificati che accompagnano il luppolo e la massa di materiale posta in lavorazione figurante nei registri di cui al paragrafo 4 di cui sopra. In un dato anno devono essere effettuati almeno cinque controlli per industria di trasformazione del luppolo. 7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni anno entro e non oltre il 30 giugno, la frequenza, il tipo e il risultato delle misure di controllo relative alla certificazione attuate nell'anno precedente. » 8. Qualora si constati che per la preparazione dei prodotti a base di luppolo sono stati usati componenti non ammessi o che i componenti utilizzati non sono conformi alle informazioni contenute nel certificato, elencate nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1784/77 e qualora ciò sia imputabile ad azione deliberata o a colpa grave da parte del trasformatore o dei suoi dipendenti, lo Stato membro ritira il riconoscimento di centro di certificazione all'industria in questione. Il riconoscimento non può essere concesso nuovamente nei 12 mesi successivi alla data del ritiro. A richiesta dell'operatore, il riconoscimento viene concesso nuovamente non oltre i 2 anni successivi o, in casi gravi, i 3 anni successivi alla data del ritiro. 4. L'allegato del presente regolamento è aggiunto quale allegato V.
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